Ipotesi di lavoro per il coinvolgimento degli organismi paritetici dopo il COVID-19

In una situazione complicata come quella che stiamo vivendo in queste settimane per la pandemia che ha colpito in particolare il nostro Paese, mentre si sta cercando di contrastare con gli strumenti della distanza sociale delle persone quale strumento a disposizione della comunità per difendersi dalla diffusione del virus, va considerata sin da ora la prospettiva della crisi economica derivante dalla chiusura precauzionale delle imprese considerate non essenziali per garantire la sussistenza alimentare e l’emergenza sanitaria.

In questa ottica va pensata la graduale ripresa della produzione al termine della quarantena con modalità da definire e con l’obiettivo di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori mediante la fornitura dei presidi sanitari personali (mascherine, guanti e tute da lavoro protettive), la distanza sociale nella postazione di lavoro per evitare il contatto diretto con altri lavoratori teoricamente potenzialmente portatori di contagio.

L’applicazione di queste precauzioni va verificata da un soggetto terzo che possa offrire garanzie di equità nella valutazione delle condizioni di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono ormai passati alcuni anni dall’approvazione del Decreto Legislativo 626/94 che, nell’ambito di una generale ridefinizione dell’intera materia della prevenzione e della sicurezza, prevede, all’art. 20, la costituzione di organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (OPT).

Gli Organismi Paritetici, hanno sedi territoriali, a livello nazionale (OPN), regionale (OPR) e provinciale(OPP).

Gli Organismi Paritetici non sono una invenzione ex novo del D.Lgs. 81/2008. Organismi analoghi, denominati Comitati Paritetici Territoriali (CTP) esistevano infatti con funzioni paragonabili, seppure con alcune specificità già dalla metà degli anni Settanta nell’edilizia, definiti e regolati da specifici accordi di categoria. La normativa innovativa si limita, in un certo senso, a raccoglierne l’esperienza positiva e a generalizzarla ad altri settori e comparti produttivi, assegnando a questi organismi una essenziale funzione di accompagnamento e sostegno ad aziende e lavoratori.

Va detto che le funzioni individuate dalla Legge per gli organismi paritetici sono sostanzialmente quello di orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nonché di essere prima istanza di riferimento per dirimere le controversie che insorgono in azienda sull’applicazione concreta dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalla normativa vigente.

Gli Organismi Paritetici rivestono anche le seguenti funzioni:

  • funzioni di osservatorio/monitoraggio/raccolta/analisi/trasmissione di dati/trasferimento di conoscenze relativamente all’applicazione concreta degli accordi, all’anagrafe dei RLS, all’analisi del trend infortunistico nel territorio o in particolari comparti, all’emergere di problemi legati a rischi particolari o emergenti, ai risultati di indagini o ricerche, alla diffusione di linee guida specifiche, alla socializzazione di esperienze di buona pratica, e via dicendo;
  • promozione della cultura della prevenzione e di comportamenti orientati allo sviluppo di relazioni partecipative tra le aziende e i lavoratori. Ciò soprattutto orientando i vari soggetti aziendali con una qualificata ed efficace attività informativa e formativa da realizzarsi in accordo e con il coinvolgimento delle associazioni di settore e mettendo a disposizione delle aziende e degli RLS una sollecita gestione delle eventuali controversie;
  • interlocuzione costante e propositiva con le Istituzioni e gli Enti Pubblici presenti a livello provinciale, regionale e nazionale con compiti in materia di prevenzione e sicurezza: dai Servizi delle Asl, ai Comitati regionali di coordinamento, dalla Commissione Consultiva Nazionale prevista dall’art. 26, all’ISPELS o all’INAIL, agli Ispettorati del lavoro, alle Università o agli enti di ricerca e via dicendo.

Con il Testo Unico sulla Sicurezza e il correttivo DLgs 106/2009 vengono ancora attribuiti a tali organismi i seguenti compiti:

  • supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • svolgere o promuovere attività di formazione, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
  • istituire specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
  • possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • trasmettere al Comitato regionale di coordinamento una relazione annuale sull’attività svolta.
  • comunicare alle aziende i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
  • comunicare all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

In questo contesto é di tutta evidenza che gli organismi paritetici sono la sede naturale per ogni attività di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per questo l’INAIL ha attivato in questi anni un confronto con gli organismi paritetici che si sono tradotti in Accordi quadro finalizzati ad individuare azioni specifiche per sviluppare3 interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi ed ambienti di lavoro.

In questa specifica condizione caratterizzata dalla presenza della pandemia COVID-19 diffusa in forme così virulente, la riapertura graduale delle aziende va contrappuntata con azioni ed interventi di garanzia riscontrabili all’interno del processo produttivo.

Va in questa direzione la proposta di utilizzare gli organismi paritetici – come peraltro definito nella legge vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro – quali sede naturale per la verifica e attestazione di queste condizioni con riferimento a protocolli comportamentali elaborati dalle parti sociali che degli organismi paritetici sono i costituenti.  

Questa ipotesi di intervento garantirebbe quella terzietà ma anche quella partecipazione che, sopratutto nelle PMI spesso non può manifestarsi perché le dimensioni aziendali non lo consentono.

A cura di Eugenio Feroldi

Condividi questo post