Autore - Antonio Grieci

AGRICOLTURA: indicazioni per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19

Premessa

Ricordato che tutte le attività operative hanno l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori, attraverso l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate dai vari provvedimenti governativi (tra cui ricordiamo il protocollo promosso dal Governo d’intesa tra le parti sociali, siglato il 14/3/20, che impone l’adozione di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale), dalle indicazioni di Ministero della Salute e ISS, oltre che dal D.Lgs. 81/08;

Ricordato che l’occasione principale di contagio è rappresentata dai contatti con i colleghi di lavoro e che le attività produttive del settore agricolo per quanto riguarda il rischio di contagio sono inquadrabili come rischio basso o medio di esposizione, laddove:

Rischio medio di esposizione

I lavori a rischio di esposizione media includono quelli che richiedono contatto frequente e/o stretto (cioè entro 1 metro da) con persone che possono essere infettate con SARS-CoV-2, ma che non sono pazienti COVID-19 noti o sospetti.

Rischio basso di esposizione

I lavoratori a basso rischio di esposizione sono quelli impiegati in lavori che non richiedono il contatto con persone sospettate o note per essere infetti da SARS-CoV-2, né frequenti contatti ravvicinati (entro 1 metro da) con il pubblico e con altri colleghi.

Si ritiene che l’azione di informazione, assistenza, promozione di buone prassi verso le piccole e medie imprese, tra cui le agricole, sia della massima importanza affinché tutte le misure di prevenzione e protezione possibili (igieniche e organizzative) siano efficacemente applicate e osservate, dal distanziamento, alla disponibilità dei DPI adeguati, alla sanificazione dei servizi e spazi comuni, ecc.

Il presente documento si rivolge quindi sia ai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, sia al sistema aziendale della prevenzione, sia alle Associazioni Datoriali e dei Lavoratori allo scopo di definire criteri semplici, omogenei e condivisi per l’applicazione ai singoli contesti lavorativi delle norme generali sopra richiamate.

Indispensabile è il raccordo dei Servizi PSAL con il sistema di prevenzione di impresa: datori di lavori, RSPP, RLS e MC; laddove presente, il Medico Competente è da valorizzare al massimo quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile le informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto di adeguate misure igieniche all’interno dell’azienda.

I Servizi al proposito potrebbero pianificare e adottare piani mirati di prevenzione, rivolti in particolare alle attività di raccolta, chiedendo alle imprese di documentare tempestivamente attraverso la compilazione di una check-list, con la controfirma del RLS laddove esiste, quanto messo in campo su informazione, procedure organizzative, DPI, igiene degli ambienti, dei mezzi impiegati e dei presidi igienico assistenziali ecc. , ma contestualmente anche organizzando sui propri siti materiale utile, relativo alle misure generali da adottare, adattate per i diversi settori lavorativi.

I Datori di Lavoro, il sistema aziendale della prevenzione, le Associazioni Datoriali e dei Lavoratori sono chiamati in questo contesto a impegnarsi in prima persona per la realizzazione e il mantenimento di condizioni di lavoro che garantiscano protezione dall’esposizione al contagio.

Le misure adottate devono essere sottoscritte anche dal RLS/RLST, laddove presente.

Nelle zone e nei periodi di raccolta stagionale, occorre attenersi alle indicazioni locali eventualmente emanate dalle Prefetture.

Misure per la corretta attuazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020” al fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata con il D.L. 23.02.2020 n. 6, integrato con il DPCM 11.03.2020, il Governo e le Parti sociali hanno sottoscritto in data 14.03.2020 un Protocollo che contiene “linee guida condivise”per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il protocollo impone l’adozione di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale, per evitare ogni esposizione dei lavoratori e permettere quindi lo svolgimento delle attività in presenza di adeguati livelli di protezione.

Tenuto conto delle criticità del mondo agricolo, si ritiene opportuno fornire indicazioni operative per un’omogenea ed adeguata applicazione delle misure disposte.

 

Ciò premesso, di seguito si descrivono le misure specifiche da adottarsi nelle attività agricole, fermo restando che il datore di lavoro, in collaborazione con MC, RSPP e RLS, ne garantirà la puntuale declinazione al contesto specifico e la relativa verifica di attuazione.

 

  1. INFORMAZIONE

L’azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini/cartelli informativi.

Nel caso di presenza di lavoratori stranieri è essenziale verificare che le informazioni siano state comprese.

Le informazioni riguardano:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di Medicina generale
  • l’obbligo di comunicare eventuali contatti avuti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria
  • l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgenza, successivamente all’ingresso in azienda, di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
  • le misure cautelative da adottare, nell’accesso in azienda e durante il lavoro; mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, l’utilizzo dei DPI.
  1. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale prima dell’ingresso in azienda potrà essere sottoposto al controllo della temperatura;  a tal fine è sufficiente allo scopo un termometro contactless; ciò è particolarmente indicato in caso di  nuovi afflussi di personale magari accompagnata da un’anamnesi mirata, ad esempio per i lavoratori impiegati nelle raccolte stagionali.

E’ importante sia altresì garantito anche il percorso fino alla presa di servizio nel punto di raccolta aziendale che deve avvenire nel rispetto delle distanze o, nell’impossibilità (arrivo con pullmini ecc.), con uso di mascherine e guanti.

In caso di temperatura superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine.

  1. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E CLIENTI

Tutti gli accessi non indispensabili al funzionamento delle attività produttive dovranno essere per quanto  possibile interrotti e dovranno essere regolamentate le modalità di ingresso, transito e uscita al fine di ridurre le occasioni di contatto con personale interno dell’azienda.

Fornitori esterni

Si includono in questa casistica i fornitori di concimi, prodotti fitosanitari, sementi, pezzi di ricambio attrezzature, alimentazione zootecnica,  fornitori di polizze assicurative, ecc, nonché i contoterzisti.

I fornitori che accedono alla struttura devono essere muniti di mascherina e di guanti e rimanere per quanto possibile all’interno del loro mezzo. Nei casi in cui il fornitore esterno debba necessariamente interfacciarsi con personale dell’azienda, deve essere garantito il rispetto della distanza di almeno 1 metro e i lavoratori dovranno indossare mascherina e guanti.

Accesso dei clienti

Per i punti vendita al pubblico valgono le misure dei decreti nazionali eventualmente integrati a livello regionale. (accesso contingentato dei clienti, che dovranno accedere con guanti e mascherina, cartelli che impongano ai clienti il mantenimento della distanza di sicurezza, messa a disposizione di liquidi/gel igienizzanti per le mani).

Per tutte le attività di trasporto dei prodotti dalla sede Aziendale a siti di stoccaggio, raccolta o direttamente a mercati, nonché le consegne al domicilio del cliente fare riferimento al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ovvero:

Per le attività di trasporto dei prodotti dalla sede Aziendale a siti di stoccaggio, raccolta, mercati, effettuati:

  • da lavoratori dell’azienda, si dovrà evitare la condivisione dello stesso mezzo di trasporto. Quando ciò non è possibile, il cambio del conducente deve essere preceduto da disinfezione del locale guida. Se nel locale guida sono presenti il conducente ed un accompagnatore, entrambi devono indossare la mascherina. Il lavoratore addetto alla consegna deve indossare mascherina e guanti;
  • da clienti dell’azienda, gli stessi dovranno indossare mascherina e guanti e nell’interfaccia, quando necessario, con personale dell’azienda, dovranno rispettare la distanza di almeno 1 metro.

La consegna a domicilio del cliente deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti, alle quali si aggiunge, alla consegna del prodotto, l’obbligo di mascherina, di guanti e di rispetto della distanza di 1 metro.

  1. PULIZIA E DISINFEZIONE

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando i DPI (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).

Si dovrà provvedere alla effettuazione almeno quotidiana delle operazioni di pulizia utilizzando comuni detergenti, e a periodica sanificazione  di tutte le superfici, in particolare all’interno dei locali spogliatoi, degli alloggi e servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni,.

Medesima pulizia giornaliera deve essere effettuata anche sui mezzi di trasporto, sulle macchine (trattori, carri raccoglifrutta, mietitrebbie ...) e sulle attrezzature (banchi di appoggio, bin, carriola, cassette, secchi, coltelli, forbici, scale) utilizzati.

Spogliatoi, servizi igienici e altri luoghi e spazi comuni devono essere periodicamente disinfettati mediante utilizzo di sostanze contenenti ipoclorito di sodio/candeggina (0,1-0,5%) o etanolo al 70 %.

Per gli alloggi stagionali si deve assicurare la pulizia giornaliera, e la sanificazione/disinfezione periodica delle zone comuni e delle camere, individuando il personale dedicato.

  1. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e renderà disponibili all’interno dei locali i dispenser di gel idroalcolici per le mani.

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino in particolare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o con gel idroalcolici.

Per l’attività lavorativa svolta in campo aperto, ovvero distante dalla sede aziendale, il datore di lavoro deve garantire la disponibilità di acqua, detergenti e dispenser di gel idroalcolici per il lavaggio delle mani.

  1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI e DISTANZA DI SICUREZZA

Deve essere mantenuta nelle diverse operazioni lavorative la distanza di almeno 1 metro fra i lavoratori, prevedendo eventualmente anche modifiche all’organizzazione del lavoro e dei turni.

Nel caso in cui vi sia la necessità lavorativa di lavorare a stretto contatto devono essere messe in atto le seguenti misure di protezione:

  • Utilizzo di mascherine;
  • Utilizzo di guanti.

Nell’ambito agro-zootecnico sono svolte una serie di attività lavorative che non consentono di mantenere sempre adeguate distanze di sicurezza, potendosi concretizzare come occasioni di contagio e perciò sono richieste misure specifiche di contrasto e di contenimento.

  • Lavorazioni meccanizzate e manuali in campo: l’operatore alla guida del trattore deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di trattori o macchine semoventi cabinate, se non preliminarmente sottoposte a pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina.
  • Attività di raccolta manuale:

Il trasporto degli addetti alle zone di raccolta deve essere effettuato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento; nella verosimile impossibilità di rispettare le distanze di sicurezza occorre garantire mascherine, guanti monouso e gel igienizzante.

Durante la raccolta e il conferimento del raccolto garantire le distanze di sicurezza, eventualmente anche modificando turni o organizzazione del lavoro e dotare i lavoratori di mascherine, di guanti monouso e di detergenti per le mani.

Nelle pause e nei momenti di ristoro occorre garantire adeguate misure igieniche (acqua e sapone per lavaggio delle mani, bicchieri e bottiglie ad uso non promiscuo, materiali monouso, prodotti disinfettanti, …) e la possibilità di mantenere il rispetto delle distanze interpersonali.

  • Attività di raccolta meccanizzate, all’aperto o in serra: se le macchine prevedono compresenza di più operatori, occorre garantire il rispetto delle distanze e dotare i lavoratori di mascherine e guanti. A bordo del trattore deve essere presente solamente il guidatore.
  • Attività di trapianto e altre lavorazioni meccanizzate all’aperto: se le macchine prevedono compresenza di più operatori, occorre dotare i lavoratori di mascherine e guanti. A bordo del trattore deve essere presente solamente il guidatore.
  • Attività manuali in serra: garantire le distanze di sicurezza eventualmente anche modificando turni o organizzazione del lavoro. Trattandosi di ambienti chiusi occorre prevedere la pulizia frequente delle attrezzature e delle superfici con cui entrano in contatto gli addetti e ogniqualvolta possibile, adeguati ricambi d’aria.
  • Allevamenti bovini, suini, ovicaprini, equini, avicoli e mungitura: per le attività in solitudine (controllo generico, alimentazione, …) non si ravvisano particolari problemi; se si prevedono lavorazioni da effettuare in coppie o più, quali ad esempio la cura del bestiame malato, la mascalcia, che in taluni casi prevede la presenza di più operatori o di personale veterinario, occorre gestire le compresenze e utilizzare mascherine e guanti. Analogamente nella sala di mungitura, se si lavora in coppie o più occorre garantire le distanze, anche modificando l’organizzazione del lavoro e garantire mascherine e guanti.
  • Attività di trasformazione (caseificio, cantina, frantoio, macellazione e salumificio, …)

Valgono le indicazioni finalizzate al contenimento della trasmissione tra i dipendenti e al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre:

  • Favorire l’alternanza su più turni di lavoro, per ridurre il numero di lavoratori compresenti. Favorire anche orari di ingresso e di uscita scaglionati, per limitare o evitare condizioni di affollamento negli spogliatoi e nelle aree comuni;
  • Esporre cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione e mettere a disposizione acque e sapone o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Effettuare una pulizia regolare frequente degli ambienti di lavoro, mobili e superfici, seguita da una disinfezione;
  • Garantire sempre un adeguata ventilazione e ricambio d’aria negli ambienti di lavoro;
  • Per i comportamenti durante le pause e il consumo di cibi e bevande, si rimanda a quanto sopra.

 

  1. GESTIONE SPAZI COMUNI

Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni quali: spogliatoi, mense, zona ristoro.

Va limitato il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.

  1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI non applicabile
  1. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI trattato sopra

 

  1. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità;

il carrellista/trattorista  può continuare ad operare come carrellista/trattorista)

  1. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e/o tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro, che procederà ad avvertire immediatamente l’Autorità sanitaria per il suo isolamento.

L’azienda, anche con il supporto del medico competente qualora presente, collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Gli eventuali contatti stretti dovranno lasciare cautelativamente le attività e saranno posti in isolamento fiduciario, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria, fino al termine del periodo di sorveglianza.

  1. SORVEGLIANZA SANITARIA

Ferma restando in questa fase la funzione prioritaria del Medico Competente nel veicolare le informazioni ai lavoratori e nel collaborare alla definizione operativa di adeguare misure igieniche e di controllo dello stato di salute, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria:

  • dovranno essere garantite, nei casi non prorogabili, le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione, quali ad es. visite mediche pre-assuntive, anche limitandosi a valutazione documentale e/o valutazione clinica parziale ma sufficiente al Medico Competente per l’espressione del giudizio stesso (es. valutazione a distanza, somministrazione di questionari anamnestici), fatti salvi i casi in cui questi ritenga assolutamente imprescindibile l’effettuazione dell’esame obiettivo.
  • Si ritiene opportuno e praticabile, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria periodica, il differimento delle visite mediche e degli accertamenti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive a livello nazionale.

 

  1. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Costituzione in azienda del comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo.

INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI

L' ordinanza del 28 marzo 2020 a firma dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, stabilisce che chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:

  • i motivi del viaggio
  • l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
  • il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.

 

L’azienda agricola che si avvale di lavoratori stagionali stranieri che fanno ingresso in Italia dovrà mettere a disposizione un alloggio dedicato all’isolamento fiduciario.

L’azienda deve tenere separato l’alloggiamento dedicato all’isolamento fiduciario, evitando per quanto possibile la frammistione dei lavoratori, anche per quanto riguarda i servizi igienico-assistenziali e i locali per la preparazione e la consumazione dei cibi.

 

Normativa:

 DPCM del 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a);

 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 comma 3;

 DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 2 e Allegato 1;

 DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020;

 Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797);

 DPCM del 22 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

 INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19

A cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health

Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria – Como

Con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), Milano,6 aprile 2020 – Rev.01

Le indicazioni e/o disposizioni emanate a livello Nazionale e Regionale, saranno da considerare prevalenti rispetto a quelle richiamate nel presente documento.

Rocco Antonio Grieci

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Emergenza COVID-19 | Novità legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In ambito aziendale, il Sistema di gestione dell’Emergenza è riconducibile al quadro della normazione prevista e prodotta dal Legislatore nelle e tra le misure di tutela della salute pubblica, che, nei contesti lavorativi pur potendosi intersecare con quella del sistema di prevenzione aziendale mantiene l’autonomia della propria ragion d’essere. Per queste ragioni occorre puntualizzare che nei contesti lavorativi diversi da quelli sanitari il sistema di gestione dell’Emergenza COVID 19 si pone come un qualcosa di “altro” rispetto al sistema di prevenzione aziendale su cui ci si sofferma nel d.lgs.81/08 e per queste ragioni, durante quest’emergenza sanitaria, non appare necessario aggiornare il Documento di valutazione dei rischi – nei contesti lavorativi diversi da quelli sanitari nei quali il rischio biologico da COVID19 costituisce un rischio specifico, negli altri contesti rappresenta un rischio generico.

Tuttavia, in merito a quest’ultimo punto, si rileva come il legislatore abbia assorbito nel d.l. n.19/2020 tutte le differenti misure per contenere il contagio e ha confermato come il sistema di gestione dell’emergenza sia totalmente eccezionale, autonomo e speciale rispetto ad altri sistemi, tra i quali quello di prevenzione aziendale di cui al d.lgs.81/2008.

Stavamo dicendo delle sanzioni contemplate, che sono di natura amministrativa e di natura penale. È prevista inoltre la conversione delle sanzioni penali in amministrative, specificando nel dettaglio da chi devono essere irrogate le sanzioni previste. Passa poi alle differenti misure da mettere in atto per fronteggiare l’emergenza, sintetizzando le varie misure prese con i differenti provvedimenti emergenziali tra le quali possiamo ricordare solo per citarne alcune: limitazione alla circolazione delle persone, divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per chi in quarantena, quarantena precauzionale, limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali nonché rispetto al territorio nazionale, limitazione di ingresso o chiusura di strutture, sospensione cerimonie civili o religiose solo per citarne alcune.

Senza dimenticare di mettere in evidenza la “vocazione unitaria” del d.l. n. 19/2020, è evidente il fatto che nel nuovo provvedimento si riconduce ad un unico atto legislativo d’urgenza l’intero quadro delle misure di contenimento finora adottate in tutti i provvedimenti precedenti. Prospettiva di “unitarietà” che emerge anche in relazione al sistema dei controlli e delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento.

Infatti l’attuazione di tutte le misure di contenimento, comprese quelle che riguardano i contesti lavorativi e quelle che sono state specificate nel Protocollo del 14 marzo 2020 e nei successivi Protocolli settoriali o aziendali è assoggettata ad uno speciale controllo statale che fa capo ai Prefetti, i quali oltre ad avvalersi delle Forze pubbliche hanno la competenza esclusiva ad irrogare le sanzioni amministrative per qualunque violazione alle misure previste.

Occorre inoltre soffermarsi sugli aspetti che differenziano il sistema di gestione dell’emergenza del Coronavirus e il sistema tradizionale di prevenzione aziendale, evidenziando come il primo si rifaccia al principio di precauzione, mentre il secondo al principio di prevenzione, fornendo, infine una panoramica delle possibili prospettive che il futuro riserva nella verosimile eventualità che sia necessario portare avanti le attività quotidiane nel durante della pandemia prima che si giunga all’individuazione di un vaccino per debellarla e di farmaci efficaci per sconfiggerla.

Trovandoci, infatti, in una situazione di “perdurante incertezza scientifica” in relazione alla Pandemia, alle sue origini e ai suoi sviluppi, il sistema posto in essere di tipo precauzionale per la gestione dell’emergenza da COVID19 giustifica i provvedimenti di restrizione di libertà fondamentali e la libertà di iniziativa economica privata.

Tuttavia tra i due sistemi si realizzano “occasioni di reciproco sostegno” come nel caso in cui il punto 12 del Protocollo del 14 marzo 2020 stabilisce da un lato che, nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e, da un altro lato, lo stesso medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy dovendo il medico applicare le indicazioni delle autorità sanitarie.

E’ evidente che nel momento in cui questa fase si affievolirà, si dovrà pensare al modo di gestire la nuova fase, ovvero a come gestire il periodo di relativa convivenza in vista della regressione del fenomeno pandemico.

Si ipotizzano modelli organizzativo/relazionali che facciano leva su paradigmi di responsabilizzazione individuali e collettivi e, in quanto tali, auspicabili anche nei contesti produttivi e lavorativi” Fase, quest’ultima, in cui il sistema di prevenzione aziendale come declinato nel d.lgs. 81/08 riassumerà la “piena centralità” pur mettendo in conto qualche rimodulazione rispetto alla sua valenza attuale, soprattutto nell’eventualità in cui questa fase di regressione dell’emergenza sanitaria da COVID19 dovesse protrarsi a lungo.

In definitiva la principale “arma” individuata dal legislatore, nell’ambito dei modelli di gestione e organizzazione del lavoro”, nella battaglia al COVID19, è proprio quella della “responsabilità”, sia individuale che collettiva.

Rocco Antonio Grieci

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